Art. 2.

      1. La provincia di Chieti procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della

 

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giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale di Chieti, previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2 del presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
      4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Chieti, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.
      5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Chieti, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Chieti nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
      6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Chieti continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
 

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